Riporto la lettera inviata dal segretario dell’Anm a Repubblica.it in cui il Pm applica la nuova legge sulle intercettazioni a un caso concreto riguardante il rapimento di un bambino,
mostrando con estrema chiarezza come questa “legherebbe le mani agli agenti”.
Così le norme sulle intercettazioni
aiuteranno i pedofili a beffare la polizia
di GIUSEPPE CASCINI
Così le norme sulle intercettazioni aiuteranno i pedofili a beffare la polizia
Caro direttore, in una cittadina del Nord Italia scompare un bambino di otto anni. Stava tornando da scuola, ma non è mai arrivato a casa. La polizia avvia le indagini. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto nei giorni precedenti una persona sospetta nei pressi della scuola. Ne forniscono una descrizione. Corrisponde a quella di un soggetto già condannato in passato per detenzione di materiale pedo-pornografico. La polizia avvia le indagini e scopre che l’uomo non è a casa e non si è presentato al lavoro.
La polizia comunica al magistrato le informazioni acquisite e propone di effettuare indagini tecniche:
a) Acquisizione dei tabulati del telefono intestato al sospetto;
b) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico transitato sulla cella nei pressi della scuola nella settimana precedente al rapimento.
L’acquisizione serve sia per confermare la presenza del sospetto davanti alla scuola sia per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;
c) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della anziana madre del sospetto per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;
d) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico sull’utenza della famiglia del bambino e intercettazione delle utenze;
e) Intercettazione del telefono del sospetto;
f) Intercettazione del telefono della madre del sospetto;
Il pubblico ministero ricevuta la comunicazione iscrive il nome del sospetto nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 605 del codice penale (sequestro di persona: pena massima otto anni) e comincia a studiare le richieste della polizia alla luce delle nuova legge sulle intercettazioni:
a) I tabulati del telefono del sospetto non si possono fare. La legge richiede gravi indizi di colpevolezza che in questo caso mancano. Ci sono indizi, ma non sono gravi.
b) I tabulati del traffico della cella (che potrebbero confermare la presenza del soggetto sul luogo e quindi rendere grave il quadro indiziario) non si possono fare perché la legge consente l’acquisizione dei tabulati solo nei procedimenti contro ignoti e al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso. In questo caso perché il procedimento è a carico di una persona identificata; comunque non si potrebbero estrarre i tabulati dei giorni precedenti al rapimento.
c) L’acquisizione dei tabulati della madre è comunque vietata perché sottoposta allo stesso regime delle intercettazioni: si possono fare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, requisito che per la madre del sospetto certamente manca.
d) L’acquisizione dei tabulati delle utenze della persona offesa è possibile con il loro consenso, ma solo nei procedimenti contro ignoti, non in quelli, come in questo caso, a carico di persone identificate. Per la stessa ragione non possono essere intercettate le utenze.
e) Il telefono del sospetto non è intercettabile perché mancano i gravi indizi di colpevolezza.
f) Il telefono della madre non è comunque intercettabile.
Il pubblico ministero comunica al commissario di polizia il risultato del suo studio. “Dunque non possiamo fare nulla?”, chiede il commissario. “Dobbiamo tornare ai vecchi metodi di indagine”. “Bene”, risponde il commissario, “allora convochiamo qui la madre e le chiediamo dove si trova il figlio e se non ci risponde la arrestiamo per favoreggiamento, così vediamo se lui viene fuori”. “Niente da fare, commissario”, spiega paziente il pubblico ministero, “i prossimi congiunti dell’indagato non sono obbligati a testimoniare e non rispondono di favoreggiamento”.
Una settimana dopo le indagini hanno una svolta. Un testimone ha visto il bambino salire su una macchina, ricorda il modello e i primi numeri di targa. La polizia verifica che il modello e i numeri di targa corrispondono all’auto del sospetto. Gli indizi di colpevolezza ora sono gravi. Il commissario torna dal pubblico ministero a chiedere tabulati e intercettazioni.
Il pubblico ministero emette subito i decreti di urgenza. Poi fa fare copia integrale degli atti di indagine e dispone che un’auto parta immediatamente per portare il tutto nella sede del capoluogo del distretto, a circa 150 km di distanza, perché il provvedimento deve essere convalidato dal tribunale in composizione collegiale entro 48 ore e al tribunale va trasmesso l’intero fascicolo. L’autista del commissario, un agente di polizia, si offre di portare lui il fascicolo che, per mancanza di fondi e di personale, non arriverebbe mai a destinazione in tempo.
[...]
(12 febbraio 2009)
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